Anno scolastico all’estero: Normative e Riconoscimento

L’anno scolastico all’estero, svolto durante gli anni di scuola superiore, come anche il trimestre o semestre all’estero, è riconosciuto secondo le normative MIUR sulla mobilità studentesca.

Vediamo insieme le principali normative e circolari MIUR sull’anno all’estero e la mobilità studentesca.

L’anno all’estero secondo le normative MIUR

Secondo la normativa ministeriale vigente, l’Anno scolastico all’estero è la possibilità, per gli studenti delle scuole superiori italiane di frequentare un periodo di studio all’estero in high schools appartenenti al sistema scolastico del Paese ospitante.

Questa opzione permette di rientrare in Italia senza perdere l’anno o essere bocciati.

Anno scolastico all'estero: riconoscimento e normative MIUR

NORMATIVE MIUR SPECIFICHE PER L’ANNO ALL’ESTERO

L’esperienza di anno scolastico all’estero è incoraggiata dal MIUR per il suo valore altamente formativo ed è regolamentata da numerose circolari ministeriali.

Ecco le più rilevanti Normative per il riconoscimento dell’anno scolastico all’estero, in ordine di pubblicazione fin dagli anni ’90:

  • Testo Unico sulla scuola n. 297/94, art. 192, che consente l’iscrizione in Italia di studenti che hanno studiato presso una scuola all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe.
  • Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 181 del 17/3/97, che sottolinea il valore dell’esperienza di studio all’estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all’estero. Inoltre, è consentita la partecipazione anche agli alunni con debito formativo.
  • P.R. 323/98 e Circ. Min. 236/99, che chiarisce che la frequenza dell’anno scolastico all’estero comporta l’attribuzione di un credito formativo che viene stabilito a discrezione del Consiglio di classe, secondo precise disposizioni ministeriali.
  • Circolare ministeriale Nota Prot.843 del 2013, con la quale il Ministero ha concesso alle scuole ampia autonomia sulle modalità di reinserimento scolastico. Pertanto, prima di iniziare il periodo di studio all’estero, è consigliabile che lo studente chieda al proprio istituto scolastico quali siano i criteri adottati in merito, fermo restando la validità dell’anno all’estero e l’impossibilità di perdere l’anno in Italia;
  • Nota 3355 del 28 marzo 2017, che chiarisce il rapporto tra mobilità internazionale (anno scolastico all’estero) e alternanza-scuola lavoro (ora PCTO).
  • Decreto MIUR n.774 del 4 settembre 2019, che specifica le linee guida per il PCTO di istituto e il riconoscimento di ore PCTO durante l’anno all’estero.

Le regole principali per frequentare un anno all’estero riconosciuto:

  • E’ possibile iscriversi per Massimo 1 anno scolastico.
  • Sono validi anche periodi inferiori, come un trimestre, quadrimestre o semestre all’estero.
  • E’ possibile partire al primo, secondo, terzo o quarto anno di scuola superiore.
  • Le partenze al Quinto Anno vanno invece valutate solo se la scuola ospitante consente il conseguimento del diploma all’estero, opzione da verificare prima dell’iscrizione, già durante il colloquio informativo iniziale.

Quando l’anno all’estero è riconosciuto?

L’anno all’estero è sempre riconosciuto, a patto che si rispettino alcuni passaggi formali rispetto alla scuola superiore italiana di provenienza.

La base giuridica più recene è la nota MIUR 843 del 10 aprile 2013 sulle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, che si aggiunge alle precedenti normative e circolari in merito alle esperienze di studio all’estero.

Cosa fare prima di partire per un Anno, Trimestre o Semestre all’estero?

  1. Dopo l’iscrizione ad una scuola superiore estera o a un programma exchange, inviare la lettera di conferma iscrizione al programma o scuola estera alla segreteria della propria scuola superiore;
  2. Comunicare al coordinatore di classe o di istituto (o equivalente responsabile per le esperienze di mobilità all’estero) tale iscrizione;
  3. Se richiesto dalla scuola italiana, firmare il patto formativo genitori-studente-scuola italiana;
  4. Se in possesso dello studente, inviare già prima della partenza alla scuola italiana i programmi di studio esteri o linee guida sui programmi di studio previsti per il periodo da trascorrere all’estero;

Cosa fare dopo il rientro dall’anno, trimestre o semestre all’estero?

La normativa MIUR non prevede particolari regole in merito al rientro dal periodo di studio all’estero. Solitamente è sufficiente consegnare pagelle e certificati di frequenza alla propria scuola italiana.

Ci sono però delle prassi consigliate da seguire per essere sicuri di avere tutti i documenti in regola, ottenere il riconoscimento dei crediti formativi e richiedere il riconoscimento delle ore PCTO (ex Alternanza Scuola- Lavoro).

Puoi leggere tutti i consigli per un buon rientro dall’anno all’estero nella guida dedicata a questo argomento.

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DOMANDE FREQUENTI SUL RICONOSCIMENTO DELL’ANNO ALL’ESTERO
Debiti scolastici pregressi e bocciature: si può fare l’anno all’estero ugualmente?

Le circolari MIUR riferite alla mobilità all’estero degli studenti italiani teoricamente consentono agli studenti di partire per un anno all’estero anche se, in passato, lo studente ha avuto una bocciatura.

La realtà tuttavia è che spesso i limiti di età e i requisiti di media scolastica delle scuole estere non permettono l’iscrizione a studenti che siano stati bocciati in passato, tranne rare eccezioni.

Con riferimento ai debiti scolastici prima della partenza, essi vanno recuperati prima di iniziare l’anno o semestre all’estero.

In tal caso, bisogna pertanto assicurarsi che la scuola di provenienza consenta all’organizzazione di una sessione di recupero anticipata, prima della data di partenza per l’anno o primo semestre all’estero. In caso contrario, il rischio è la bocciatura in Italia.

  • A quali scuole estere bisogna iscriversi per fare un anno all’estero riconosciuto?

Possono essere pubbliche, private, boarding schools. Non ci sono elenchi specifici. L’importante è che siano scuole autorizzate nel sistema scolastico del Paese di destinazione.

  • In che Paesi si può studiare per l’anno all’estero?

In tutti i Paesi. La destinazione è a scelta dello studente. Se sei interessato a studiare in Canada, Regno Unito o Stati Uniti, richiedi un colloquio informativo o chiedi un preventivo senza impegno.

  • Quando si può partire per un anno all’estero riconosciuto?

Secondo le circolari MIUR ogni anno scolastico della scuola superiore va bene. Non è necessario aspettare il quarto anno per partire. E’ possibile iscriversi per massimo un anno scolastico, un semestre o un trimestre e poi rientrare in Italia nella propria scuola di partenza. Per chi desidera frequentare più di un anno scolastico e diplomarsi all’estero, questo è possibile senza limitazioni di durata.

  • Bisogna seguire le stesse materie all’estero per avere il riconoscimento? Bisogna frequentare lo stesso anno scolastico?

No, non è obbligatorio essere iscritti allo stesso anno scolastico all’estero e nemmeno frequentare le stesse materie o lo stesso tipo di scuola. Sarebbe infatti impossibile, perché ogni Paese ha un sistema scolastico diverso e gli indirizzi di studio non corrispondono al 100%.

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